Regolamento Regionale sull’esercizio della pesca nella Laguna di Varano

Bari – È stato pubblicato il Regolamento Regionale nr. 34 che disciplina l’esercizio della pesca, all’interno della Laguna di Varano, tramite l’uso delle reti e degli attrezzi consentiti.
Di seguito è riportato il testo completo del regolamento.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto il D.Lgs 26 maggio 2004 n.154 art.1, c.2, della L. 7 marzo 2003, n. 38 ;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2571 del 22/12/2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

SEZ. 1° – Disciplina dell’esercizio della pesca
e l’uso delle reti e degli attrezzi consentiti.

Art. 1
1. E’ considerata attività di pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche, di molluschi e/o crostacei.
2. L’esercizio della pesca è consentito nei modi, nei periodi e con gli attrezzi previsti nel presente regolamento.

Art. 2
Nelle acque della laguna di Varano è consentito l’uso dei seguenti attrezzi e reti da pesca:
a) Tremaglio: il lato della rete interna non deve essere inferiore a mm. 26 (ventisei);
b) Vollaro – volgarmente detto “tono a cannelli”: il lato della maglia della rete sommersa, detta volgarmente “fratta”, non deve essere inferiore a mm. 26 (ventisei); mentre il lato della maglia della rete orizzontale, detta “tremagli”, non deve essere inferiore a mm. 22 (ventidue);
c) Turno: Rete per la pesca dei cefali e delle spigole: il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 26 (ventisei). Detto attrezzo non deve avere una lunghezza di circonferenza superiore a n. 36 mila maglie. Cioè, una quota pro-capite non superiore a n. 6 – mila maglie per ogni pescatore presente al lavoro di pesca con detto attrezzo;
d) Rete verticale fissa per pesce azzurro: il lato della maglia di detta rete non deve essere inferiore a mm. 10, né superiore a mm. 16;
e) Lenze e ami;
f) Rete a strascico per latterini: il lato della maglia del sacco non deve essere inferiore a mm. 5 (cinque), mentre il lato della maglia delle rispettive ali deve aumentare progressivamente fino a mm. 7 (sette). La lunghezza delle ali non deve essere superiore a m. 130 (centotrenta metri) cadauna. L’uso di tale rete è consentito solo se tirata da terra, e fino ad un’altezza verso il centro della laguna non superiore a m. 600 (metri seicento), e dalle ore sei del 15 settembre alle ore diciotto del 31 dicembre di ogni anno, con rispetto della distanza di m. 50 (cinquanta) dagli impianti di pesca fissi (paranze), per le acque di giurisdizione dei comuni di Cagnano Varano e Carpino, mentre di m. 100 (cento) per le acque di giurisdizione del comune di Ischitella. L’uso di tale rete è consentito solo di giorno;
g) Bertovelli o Lupi: Per la pesca delle anguille, dei capitoni e capomazzi, nonché per la pesca dei Mazzoni (Go). Tali attrezzi devono essere confezionati ad uno o più inganni, ed il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 7 (sette);
h) canna o lenza: con uno o più ami con o senza mulinello;
i) Reti da posta: il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 26 (ventisei). Tali reti se disposte in linea retta da sponda a sponda, non devono superare in lunghezza m. 250 (duecentocinquanta) per ogni rete tesa. Inoltre, tra una rete e l’altra, sempre sulla stessa fila, deve intercorrere uno spazio di almeno m. 50 (cinquanta). Se le diverse reti allogate creano file parallele, tra una fila e l’altra deve intercorrere una distanza non inferiore a m. 100 (cento). Tali reti da posta sono consentite solo di notte e precisamente, dalle ore diciotto alle ore sei del mattino. Infine, ogni pescatore dedito a tale pesca non potrà allogare nelle acque della laguna non più di n. 13 (tredici) mila maglie di tale genere di rete;
l) Paranze, piedi e grisciole: le paranze potranno impiantarsi perpendicolarmente alle sponde del litorale lagunare, secondo le tradizioni e gli usi locali in vigore, e non potranno superare la lunghezza di m. 300 (trecento) dalla sponda verso il centro lagunare. Mentre, le paranze lungo il litorale dell’Isola di Varano e di S. Nicola Varano, fino alla località “Ospedale”, al di fuori dello specchio d’acqua riservato al “Gruppo collettivo” tra pescatori del mestiere, al di la della fascia neutra di rispetto dello specchio d’acqua predetto, durante il periodo di pesca autunnale del detto “Gruppo collettivo” tra pescatori di mestiere, dovranno impiantarsi ed avere le seguenti caratteristiche:
l/1 La lunghezza di ciascuna paranza non dovrà superare i m. 400 (quattrocento) dalla sponda verso il centro della laguna, mentre l’altezza di ciascuna paranza non deve superare il pelo d’acqua riferito alla massima escursione della marea.
Per la zona di Capoiale l’altezza delle reti di ciascuna paranza non deve superare m. 1 (metri uno) fuori del pelo dell’acqua;
l/2 La lunghezza dei piedi non dovrà superare la metà della lunghezza delle singole paranze. Essi dovranno essere allogati in modo da non ostacolare la pesca di altre paranze vicine. La stessa paranza potrà essere integrata da una mugginata (labirinto di grisciola) di dimensioni massime di ml.30 (trenta) in qualunque direzione, sempreché non ostacoli la pesca di altre paranze vicine;
l/3 Sia le paranze che i piedi dovranno avere ad intervalli di almeno m. 100 (cento) un passaggio libero per il transito dei natanti. Tali passaggi dovranno essere individuati con appositi segnali ben chiari e visibili, posti a cura del titolare degli apparecchi di pesca;
l/4 Ogni sbalzata della paranza non potrà avere una lunghezza superiore a m. 3 (metri tre);
l/5 Le paranze allogate nelle acque centrali della laguna, sempre in direzione perpendicolare al litorale dell’Isola di Varano, non dovranno superare la lunghezza di m. 600 (seicento) cadauna;
l/6 I bertovelli o lupi, fissati agli apici delle strozzate e nel guado di ogni fratta, dovranno avere la maglia di misura non inferiore a mm. 7 (sette). Le fratte delle paranze devono avere il lato della maglia non inferiore a mm. 12 (dodici);
l/7 La distanza fra le diverse paranze non potrà essere inferiore a m. 150 (metri centocinquanta);

Art. 3
Nella sacca di Capoiale (zona lagunare adiacente alla foce di Capoiale) compresa tra i punti immaginari: Sponda del Largo – Torre Zappinello – Griglie mobili canale di Capoiale, e nel fiume di Varano (territorio di Ischitella), la pesca fissa con paranze e bertovelli – lupi, nonché vagantiva con reti regolamentari, è consentita soltanto dal 1° ottobre al 31 gennaio dell’anno successivo. In detta zona la pesca con gli attrezzi sopra descritti dovrà esercitarsi secondo le consuetudini e negli usi locali, e, precisamente, mediante il sistema del “gruppo collettivo unico” tra pescatori di mestiere;

Art. 4
La pesca con soli attrezzi e reti mobili e vagantivi è consentita nelle acque dei canali di Capoiale e di Varano prospicienti verso il centro lagunare, dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, sempreché sia organizzata col sistema tradizionale del “gruppo collettivo unico” tra pescatori di mestiere. E’ vietata, quindi, la pesca da parte di singoli pescatori, anche se riuniti od associati in più “gruppetti” o “ciurme” di ogni tipo;

Art. 5
Nella sacca di Foce Varano e nei canali emissari di Varano, in agro di Ischitella, la pesca con grisciole, paranze e bertovelli o lupi, è consentita dal 1° ottobre al 31 gennaio dell’anno successivo;

Art. 6
Nella zona del fiume Varano e nella zona Chianca e Staffa le paranze non potranno superare la linea che verrà stabilita mediante impianti di pali ben visibili, da installarsi a cura dei gruppi, associazioni o cooperative interessate, nel modo seguente:
a) Per la zona “Chianca”: dalla mesola di Santa Maria fino all’albero della zona Crocifisso di Varano; Per la zona “Staffa”: dalla paranza morlino n.12 verso Capoiale;
b) Per la zona chiamata “Caterina Scassata”, dovrà essere impiantata nel modo consuetudinario e senza essere allungata con reti o ciurmaglie e frasche di sorta;
c) Le paranze impiantate con inizio dalle lingue di terra ferma sporgenti nella laguna, volgarmente dette “Sponde”, denominate “Sponda Crocifisso”; “Sponda Morge Bianche”; “Spondone”, sita quest’ultima nei pressi della località “Irchio”, dovranno avere una lunghezza verso il centro della laguna, non superiore a m 400 (quattrocento);
d) I possessori di impianti fissi di pesca lungo il fiume Varano potranno allogare lungo le sponde e le acque del canale, non più di n.4 (quattro) bertovelli cadauno;

Art. 7
Le reti “Tremaglio”, dette “a ripasso”, della maglia di mm. 26 (ventisei), nelle acque adiacenti alla sacca di Capoiale, al di fuori della zona di rispetto dello specchio d’acqua del “Gruppo Collettivo”, devono essere allogate con allineamenti paralleli verso il centro della laguna, e non in senso trasversale;

Art. 8
La pesca professionale vagantiva dei molluschi bivalvi maturi Tapes Philippinarum e/o Tapes decussatus, al di fuori di aree in concessione rilasciate da Enti preposti a scopo di acquacoltura, è consentita solo con i seguenti attrezzi:
a) rastrello o rasca, senza l’ausilio di forza motrice a manico corto o lungo, costituito da un telaio metallico con larghezza massima della bocca di 60 cm., a cui è collegato un’asta che può essere corta (1,5 m.) o lunga (5-6 m.) da utilizzare a seconda della batimetria del fondale in cui si pesca.
Il Dirigente responsabile del Servizio su proposta dei Comuni interessati, può prevedere l’utilizzo di attrezzi di pesca, anche meccanici, acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche sulla base di preventiva sperimentazione degli attrezzi medesimi;

Art. 9
La pesca del novellame allo stato vivo di Tapes philippinarum e/o Tapes decussatus, all’interno della laguna, è consentita solo a scopo di ripopolamento di aree destinate ad allevamento all’interno della stessa laguna;

Art. 10
• E’ fatto divieto di esercitare la pesca delle vongole dal tramonto all’alba;
• Allo scopo di favorire la riproduzione e quindi il ripopolamento dei fondali sfruttati, la pesca delle vongole veraci (Tapes decussatus, Tapes philipparum) è sospesa nel mese di Giugno.
Con Determina del Dirigente del Servizio Pesca Regionale, su esplicita richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati, tale periodo potrà essere ampliato.

Art. 11
Per la raccolta dei molluschi bivalvi è vietato l’esercizio della pesca subacquea;

Art. 12
E’ vietata la pesca con le paranze negli incili di Capoiale e di Varano nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 settembre di ogni anno;
La zona di tale divieto è compresa dagli argini delle foci a sud dei rispettivi canali di Capoiale e di varano verso il centro lagunare, quindi verso le due sponde dei canali medesimi, così da determinare un semicerchio avente per raggio una linea di rispetto di m. 800 (ottocento). Dopo tale zona di divieto, verso il centro della laguna, potranno essere impiantate le paranze, locali fissi da pesca per la pesca delle anguille, della lunghezza non superiore a m. 300 (trecento) per ciascuna paranza;

Art. 13
Lungo il canale di Capoiale e quello di Varano, nella zona antistante allo sbarramento ittico con griglie, per un raggio di m. 1200 (milleduecento) verso il centro lagunare, dal 1° febbraio al 31 maggio di ogni anno, è vietata in modo assoluto la pesca con qualsiasi rete o attrezzo, sia fissa che vagantiva. Il divieto persiste nelle zone di acqua delimitata dall’arco di cerchio avente lo stesso raggio con centro fisso presso gli sbarramenti ittici dei due canali.
Ciò allo scopo di favorire la montata della popolazione ittica novella;

Art. 14
Dal confine dello specchio d’acqua del “Gruppo Collettivo” verso l’interno della laguna, ci dovrà essere una fascia di acqua di rispetto della larghezza di m.200 (duecento). In tale fascia è consentita solo la pesca vagantiva. Tale norma è valida solo durante la pesca autunnale del “Gruppo Collettivo” tra pescatori di mestiere;

Art. 15
1. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le modalità contenute nel presente Regolamento. Qualora ciò non avvenga gli attrezzi possono essere sequestrati e successivamente confiscati con apposito provvedimento delle Autorità di vigilanza, ai sensi della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

2. Il soffermarsi lungo corsi o bacini d’acqua in possesso di attrezzi di pesca pronti per l’uso è considerato attività di pesca. Possono costituire oggetto di sequestro e confisca gli attrezzi di pesca tesi alla cattura di specie ittiche trovati in possesso di pescatori e non, non conformi a quelli stabiliti nel presente regolamento o diversi da quelli previsti dal tipo di licenza del possessore.

3. Tutti gli attrezzi per la pesca professionale collocati in acqua, qualora non usati dai pescatori al momento del controllo da parte del personale preposto alla vigilanza, devono recare un contrassegno riportante il numero della licenza di navigazione del natante del pescatore titolare proprietario.
Oltre a recare il contrassegno gli attrezzi devono essere segnalati in superficie a mezzo di galleggianti di color bianco.
E’ vietato trasportare a bordo delle imbarcazioni attrezzi di pesca non consentiti;

Art. 16
E’ vietato l’impiego delle fonti luminose per l’esercizio della pesca nelle acque della laguna e dei canali di Capoiale e di Varano;

Art. 17
E’ vietata la pesca vagantiva nelle zone comprese tra le paranze del “Gruppo Collettivo” in località “Sacca di Capoiale” e “Sacca di Foce Varano”, dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno;

Art. 18
Nell’esercizio della pesca, è vietato utilizzare natanti muniti di apparato propulsivo superiore a 40 Hp;

Art. 19
L’utilizzo dell’apparato propulsivo, di cui all’art.18, è consentito solo per lo spostamento del natante verso aree di pesca, senza alcun impiego nell’attività di prelievo e, quindi, utilizzabile ai fini esclusivi della sicurezza della navigazione;

Art. 20
E’ vietata qualsiasi forma di pesca nelle acque della laguna e dei canali di Capoiale e di Varano con l’impiego di motobarche con stazza superiore a t. 2 (due tonnellate);

Art. 21
E’ vietata la pesca con reti a strascico, trainate da natanti muniti di motore entro e fuoribordo;

Art. 22
E’ vietata la pesca con reti ed attrezzi di ogni tipo, con natanti e senza natanti ed in ogni tempo, nelle sorgenti del litorale lagunare e nelle acque immediatamente antistanti alle stesse sorgenti non meno di m.100 (cento) dalle fauci delle sorgenti stesse. E’ vietata altresì la pesca nei canali delle sorgenti e l’accerchiamento del prodotto ittico con reti e attrezzi di ogni tipo nelle zone interessate;

Art. 23
E’ vietato impiantare apparecchi fissi o mobili a scopo di pesca lungo i canali sub-acquali collegati con la laguna di Varano. Tale divieto si estende a tutta la laguna, compreso l’Istmo di Varano e zone limitrofe;

Art. 24
E’ vietato navigare nelle acque lagunari con motoscafi e natanti in genere, con motori entrobordo e fuoribordo, accesi e lanciati a velocità sostenute, volgarmente dette “a tutto gas”, a scopo di caccia, di sport e di diporto in genere. Ciò allo scopo di proteggere la pesca professionale e la fauna ittica da ogni sorta di inquinamento dell’habitat;

Art. 25
E’ vietato immettere nelle acque della laguna di Varano liquami industriali inquinanti, di fogne e di morchie in genere;

Art. 26
E’ vietato il deposito di anguille nelle acque lagunari, di provenienza estera, senza il preventivo nulla-osta della autorità sanitaria competente;

Art. 27
Lo sbarramento ittico ai canali di Capoiale e di Varano dovrà essere effettuato entro il mese di giugno, e l’apertura entro il dieci febbraio dell’anno successivo, a cura dei comuni e delle organizzazioni di pescatori interessate;

Art. 28
E’ vietata la pesca con la lenza ad uno o più ami e quella sub-acquea con fucile o altro attrezzo similare nelle acque dei canali di Capoiale e di Varano;

Art. 29
E’ vietato da 1° febbraio al 31 maggio di ogni anno il transito delle motobarche, durante le ore notturne, e, precisamente, dal tramonto al sorgere del sole, attraverso i canali di Capoiale e di Varano, allo scopo di favorire la montata della fauna ittica novella.
Art. 30
Nell’esercizio della pesca professionale i pescatori dovranno tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri secondo le consuetudini locali ed il genere di pesca che esercita; nonché, dei mezzi e delle relative caratteristiche tecniche;

Art. 31
Per le sole imbarcazione utilizzate dagli addetti alla vigilanza lagunare, pubblica e/o privata, sono consentiti l’installazione e l’uso di apparati propulsivi superiori a 40 Hp.;

Art. 32
E’ vietato l’esercizio della pesca e l’ancoraggio della barca o natante a distanza inferiore a m. 20 dagli attrezzi professionali di pesca regolarmente segnalati, e a m. 100 dagli impianti fissi di acquacoltura e pescicoltura regolarmente autorizzati e regolarmente tabellati.

SEZ II° – Disciplina impianti ed allevamenti molluschi bivalvi (mitilicoltura e venericoltura).

Art. 33
Per attività di acquacoltura e piscicoltura si intende, secondo il fine perseguito, l’allevamento di specie acquatiche finalizzato al consumo alimentare, a scopi di ripopolamento ittico, ornamentale, di riproduzione e di ricerca.

Art. 34
La coltivazione per la produzione di molluschi bivalvi, potrà essere praticata nelle acque della laguna di Varano con l’osservazione delle norme di cui ai regolamenti CE nn. 852 – 853 – 854 /2004 e al D.L. 4 agosto 2008 n.148, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative norme regionali.

Art. 35
Le apparecchiature per la coltivazione e la produzione di mitili (mitilicoltura) potranno essere allogate nelle acque lagunari, con la osservazione delle seguenti norme:
a) Ogni filare è realizzato con pali infissi nel fondale lagunare posizionati in allineamento parallelo, e dovrà distanziarsi dall’altro non meno di m. 50 (cinquanta), in modo da non ostacolare il libero esercizio della pesca:
b) Ciascun filare dovrà essere realizzato secondo le migliori tecniche di allevamento, evitando ogni possibile inquinamento dell’habitat lagunare ed assicurando la migliore sicurezza della navigazione interna;
c) Ogni lotto potrà essere costituito da uno o più filari. Ogni filare sarà costituito da un numero di inserti (calze) non superiore a n. 600 (seicento);
d) Ogni lotto deve distare dall’altro non meno di m.100 (cento) e dalla riva della laguna non meno di m. 600 (seicento);
e) Il filare non potrà occupare uno specchio d’acqua superiore a metri lineari trecento, ed i segmenti delle parallele dei singoli filari potranno continuare verso il centro lagunare dopo una distanza da un segmento all’altro non inferiore a m.50, in modo da non ostacolare il libero transito dei natanti;

Art. 36
Ciascun avente diritto, regolarmente autorizzato a norma di legge, munito dei prescritti documenti autorizzativi potrà condurre l’attività di allevamento mitili con un massimo di due filari. Potranno essere consentiti filari raggruppati per la coltivazione collettiva tra pescatori associati, a condizione che l’entità di tali impianti raggruppati sia sempre corrispondente al numero dei partecipanti ed alla quota massima consentita per ciascun avente diritto, così come innanzi precisato.

Art. 37
E’ fatto assoluto divieto di far cadere o buttare nelle acque lagunari mitili commercialmente scadenti, o residui di mitili non venduti o morti.
Art. 38
I concessionari di specchi acquei a scopo di acquacoltura, possono adoperare all’interno delle concessioni attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento, utilizzabili per tutte le operazioni necessarie a completare le varie fasi del ciclo colturale, previa autorizzazione del Dirigente responsabile del servizio Regionale, su proposta dei Comuni interessati.

SEZ III° – Sanzioni.

Art. 39
Le infrazioni al presente regolamento saranno punite ai sensi e per gli effetti delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;

SEZ IV° – Disposizioni finali.

Art. 40
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alle altre disposizioni normative vigenti in materia
Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente del 12 maggio 1987, n.478 “Regolamento per la disciplina della pesca e della mitilicoltura nelle acque della laguna di Varano – Provincia di Foggia”.

Art. 41
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente regolamento.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 dicembre 2009

Vendola

Redazione
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